Legge italiana per l’utilizzo delle valvole termostatiche e la contabilizzazione

Legge italiana per l’utilizzo delle valvole termostatiche e la contabilizzazione

La regolazione a zone dei diversi ambienti domestici in modo indipendente permette di risparmiare sulla bolletta dell’energia e consente di tutelare l’ambiente. Ecco cosa dice la legge italiana.

Normativa vigente

 

D.L.S. n° 102 del 18 Luglio,2014 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Articolo 9 comma 5 lettera d:
d)… quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i  corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in  modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi  volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà…..

Articolo 16 punto 7
7…..Nei casi in cui all’art. 9, comma 5, lettera c) il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un per un edificio polifunzionale che non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno dell’unità immobiliare sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro…

Il D.L.S. N°102 del 18 Luglio, rafforza l’utilizzo della norma tecnica UNI10200 e definisce le sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto del decreto.


UNI 10200 Norma Tecnica Nazionale del 2015

Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria – Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria”. 
La norma tecnica stabilisce i principi per una corretta ed equa ripartizione delle spese si climatizzazione invernale e dell’ acqua calda sanitaria in edifici condominiali, provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione dell’energia termica, distinguendo  consumi volontari di energia delle singole unità immobiliari da tutti gli altri consumi. Fornisce i principi e le indicazioni per la ripartizione delle spese in proporzione ai consumi volontari delle singole unità immobiliari al fine di incentivare la razionalizzazione dei consumi e la riduzione degli sprechi. É una norma tecnica indirizzata ai progettisti, ai gestori del servizio di contabilizzazione, ai manutentori e utilizzatori degli impianti di climatizzazione nonchè agli amministratori condominiali quali soggetti preposti alla ripartizione delle spese.

UNI 10200 Norma tecnica di riferimento per contabilizzazione diretta / indiretta


UNI EN 834 riguarda la definizione dei ripartitori, atti a misurare il calore emesso dai radiatori all’interno delle unità di consumo. La norma specifica anche i requisiti minimi per la costruzione, il funzionamento, l’installazione e la valutazione delle letture di tali dispositivi.

UNI EN 834 riferimento per costruzione e gestione contabilizzaizone indiretta (ripartitori di calore)


UNI EN 1434 riguarda la definizione dei contatori di calore diretti , quali veri e propri strumenti di misura (direttiva MID a seguito D.L.S n° 22 del 2 Febbraio, 2007). Essa cura e stabilisce: requisiti di carattere generale, caratteristiche costruttive, scambio dati e interfacce di comunicazione, prove di collaudo, test e verifiche, installazione e manutenzione.

UNI EN 1434 riferimento per costruzione e gestione contabilizzaizone diretta (contatori di calore)


Secondo il  D.P.R. n. 412/93, Art. 7 comma 2,* “Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 25 kW, è prescritta l’adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura dell’ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell’arco di 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a ± 2°C.”* D.Lgs 192/2005 coordinato con D.Lgs 311/2006 e D.Lgs 133/2008

All. I comma 4

Per tutte le categorie di edifici, nel caso di mera sostituzione di generatori di calore, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell’energia, incluse quelle di cui al comma precedente, qualora coesistano le seguenti condizioni:

All. I comma 4 p.to c)

“siano presenti, salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente la non fattibilità tecnica nel caso specifico, almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a differenza degli altri ambienti riscaldati, di apporti di calore solari o comunque gratuiti. Detta centralina di termoregolazione si differenzia in relazione alla tipologia impiantistica e deve possedere almeno i requisiti già previsti all’art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 26agosto 1993 n. 412, nei casi di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici

All. I comma 11

“Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o ristrutturati, è prescritta l’installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi, al fine di non determinare sovrariscaldamentoper effetto degli apporti gratuiti interni.

L’installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui all’art. 7 commi 2, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, e successive modifiche, e deve comunque essere tecnicamente compatibile con l’eventuale sistema di contabilizzazione.”

Di fatto, quindi, la regolazione della temperatura ambientale deve essere sempre presente; la compensazione climatica è una funzione accessoria. L’indirizzo è chiaramente verso la regolazione a zone, con ampio uso di valvole termostatiche o dispositivi equivalenti. Honeywell grazie alla sua ampia offerta di soluzioni per la termoregolazione, aiuta gli utenti a rispettare questa importante norma.

 

NORME per l’ESERCIZIO degli IMPIANTI TERMICI

NORME per l’ESERCIZIO degli IMPIANTI TERMICI

Le norme che regolano l’esercizio degli impianti termici sono contenute nel DPR 412/1993 e nel DPR 74/2013.

Il periodo di accensione e la durata massima giornaliera di esercizio degli impianti termici è regolato dal DPR 74/2013 – L’individuazione della zona climatica e dei gradi giorno classifica i Comuni italiani in zone in base alle quali stabilisce i tempi e le modalità di esercizio.
Il Comune di Firenze è classificato in zona D.
Il periodo di attivazione consentito per gli impianti di riscaldamento installati in zona D è dal 1° novembre al 15 aprile.
La durata massima giornaliera di esercizio degli impianti termici è di 12 ore, distribuite in più fasce orarie nell’arco della giornata dalle ore 05:00 alle ore 23:00.
DEROGA al periodo di accensione e la durata massima giornaliera di esercizio degli impianti termici
DPR 74/2013 art. 4 comma 3
Al di fuori del periodo di attivazione, (prima del 1° novembre e dopo il 15 aprile per la fascia D), gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita dalla normativa vigente; quindi per il Comune di Firenze è di 6 ore.
In questo caso, l’Assemblea di Condominio, può decidere l’orario di accensione della propria centrale termica nei limiti consentiti e con una temperatura ambiente interna ai locali consentita dall’art. 3 del DPR 74/2013.
In merito ai limiti di esercizio degli impianti termici le Amministrazioni comunali hanno facoltà di deroga a quanto previsto dall’art. 4 del DPR 74/2013.
I sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.
I sindaci assicurano l’immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati.
DPR 74/2013 – art. 5

CASI di ESCLUSIONE – DPR 74/2013 art. 4 comma 5
Le disposizioni ai limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale non si applicano nei seguenti casi:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

DEROGHE DURATA GIORNALIERA di ATTIVAZIONE – DPR 74/2013 art. 4 comma 6
Le disposizioni, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:
a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell’opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;
f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore;
g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell’utente;
h) impianti termici condotti mediante “contratti di servizio energia” ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare la potenza erogata dall’impianto nei limiti indicati alla lettera e).
Le TEMPERATURE negli ambienti interni agli edifici
Valori massimi della temperatura ambiente – DPR 74/2013 art. 3
Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, NON deve superare:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Casi di ESCLUSIONE dei valori massimi della temperatura ambiente
Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei valori massimi della temperatura sopra descritti, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti.
Deroghe dei valori massimi della temperatura ambiente
Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell’aria negli ambienti di cui sopra, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d’uso giustifichino temperature diverse di detti valori.
Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell’aria negli ambienti di cui sopra, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
b) l’energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.”
OBBLIGO presso gli impianti termici condominiali l’ESPOSIZIONE di una TABELLA informativa
DPR 74/2013 art. 4 comma 7
Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l’amministratore espongono una tabella contenente:
a) l’indicazione del periodo annuale di esercizio dell’impianto termico e dell’orario di attivazione giornaliera prescelto;
b) le generalità e il recapito del responsabile dell’impianto termico;
c) il codice dell’impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera a).
La suddetta tabella deve essere esposta al di fuori del locale adibito alla centrale termica e in un luogo di facile visibilità e consulto