Legge italiana per l’utilizzo delle valvole termostatiche e la contabilizzazione

Legge italiana per l’utilizzo delle valvole termostatiche e la contabilizzazione

La regolazione a zone dei diversi ambienti domestici in modo indipendente permette di risparmiare sulla bolletta dell’energia e consente di tutelare l’ambiente. Ecco cosa dice la legge italiana.

Normativa vigente

 

D.L.S. n° 102 del 18 Luglio,2014 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Articolo 9 comma 5 lettera d:
d)… quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i  corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in  modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi  volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà…..

Articolo 16 punto 7
7…..Nei casi in cui all’art. 9, comma 5, lettera c) il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un per un edificio polifunzionale che non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno dell’unità immobiliare sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro…

Il D.L.S. N°102 del 18 Luglio, rafforza l’utilizzo della norma tecnica UNI10200 e definisce le sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto del decreto.


UNI 10200 Norma Tecnica Nazionale del 2015

Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria – Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria”. 
La norma tecnica stabilisce i principi per una corretta ed equa ripartizione delle spese si climatizzazione invernale e dell’ acqua calda sanitaria in edifici condominiali, provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione dell’energia termica, distinguendo  consumi volontari di energia delle singole unità immobiliari da tutti gli altri consumi. Fornisce i principi e le indicazioni per la ripartizione delle spese in proporzione ai consumi volontari delle singole unità immobiliari al fine di incentivare la razionalizzazione dei consumi e la riduzione degli sprechi. É una norma tecnica indirizzata ai progettisti, ai gestori del servizio di contabilizzazione, ai manutentori e utilizzatori degli impianti di climatizzazione nonchè agli amministratori condominiali quali soggetti preposti alla ripartizione delle spese.

UNI 10200 Norma tecnica di riferimento per contabilizzazione diretta / indiretta


UNI EN 834 riguarda la definizione dei ripartitori, atti a misurare il calore emesso dai radiatori all’interno delle unità di consumo. La norma specifica anche i requisiti minimi per la costruzione, il funzionamento, l’installazione e la valutazione delle letture di tali dispositivi.

UNI EN 834 riferimento per costruzione e gestione contabilizzaizone indiretta (ripartitori di calore)


UNI EN 1434 riguarda la definizione dei contatori di calore diretti , quali veri e propri strumenti di misura (direttiva MID a seguito D.L.S n° 22 del 2 Febbraio, 2007). Essa cura e stabilisce: requisiti di carattere generale, caratteristiche costruttive, scambio dati e interfacce di comunicazione, prove di collaudo, test e verifiche, installazione e manutenzione.

UNI EN 1434 riferimento per costruzione e gestione contabilizzaizone diretta (contatori di calore)


Secondo il  D.P.R. n. 412/93, Art. 7 comma 2,* “Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 25 kW, è prescritta l’adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura dell’ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell’arco di 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a ± 2°C.”* D.Lgs 192/2005 coordinato con D.Lgs 311/2006 e D.Lgs 133/2008

All. I comma 4

Per tutte le categorie di edifici, nel caso di mera sostituzione di generatori di calore, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell’energia, incluse quelle di cui al comma precedente, qualora coesistano le seguenti condizioni:

All. I comma 4 p.to c)

“siano presenti, salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente la non fattibilità tecnica nel caso specifico, almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a differenza degli altri ambienti riscaldati, di apporti di calore solari o comunque gratuiti. Detta centralina di termoregolazione si differenzia in relazione alla tipologia impiantistica e deve possedere almeno i requisiti già previsti all’art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 26agosto 1993 n. 412, nei casi di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici

All. I comma 11

“Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o ristrutturati, è prescritta l’installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi, al fine di non determinare sovrariscaldamentoper effetto degli apporti gratuiti interni.

L’installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui all’art. 7 commi 2, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, e successive modifiche, e deve comunque essere tecnicamente compatibile con l’eventuale sistema di contabilizzazione.”

Di fatto, quindi, la regolazione della temperatura ambientale deve essere sempre presente; la compensazione climatica è una funzione accessoria. L’indirizzo è chiaramente verso la regolazione a zone, con ampio uso di valvole termostatiche o dispositivi equivalenti. Honeywell grazie alla sua ampia offerta di soluzioni per la termoregolazione, aiuta gli utenti a rispettare questa importante norma.